"Cercasi Commessa"? e' un reatoIl ministero del Lavoro invita i propri ispettori a vigilare contro le discriminazioni nelle offerte di impiego. Quando l'annuncio è perseguibile per legge. Decalogo per la lavoratrice che vuole difendersi Il ministero del Lavoro invita i propri ispettori a vigilare contro le discriminazioni nelle offerte di impiego. Quando l'annuncio è perseguibile per legge. Decalogo per la lavoratrice che vuole difendersi. di Bruno Benelli ROMA-"Cercasi commessa ". " Assumiamo uomo di 30 anni ". " Cercasi magazziniere militesente ". Sono tre cartelli che spesso vediamo dentro le vetrine dei negozi. Sono cartelli illeciti, perché attuano una palese discriminazione sul lavoro basata sul sesso. Qualche volta a vantaggio delle donne, quasi sempre contro l'altra metà del cielo. A meno che il lavoro sia di particolare natura, per la quale la legge stessa ammette la "unicità" di un sesso quale condizione determinante per eseguire la prestazione . E cioé attività della moda, dell'arte, dello spettacolo ( ad esempio : Ofelia può inerpretarla solo una attrice, il vestito femminile va indossato solo da una mannequin, e così via), oppure mansioni particolarmente pesanti che sono richieste solo agli uomini. La discriminazione sul lavoro si annida in tutti i settori, ed è consumata ogni giorno, non solo nel momento antecedente l'assunzione, ma anche durante lo svolgimento dell'attività e infine nel momento del licenziamento. Occorre tenere gli occhi aperti e denunciare il titolare dell'azienda che calpesta i diritti dei lavoratori, in genere donne che sicuramente sono la controparte più debole. Ma cosa deve fare la donna per difendere il posto di lavoro, per avere le stesse opportunità di carriera dell'uomo, per mettere in tasca la medesima busta paga a parità di mansioni? Con circolare 31/2001 il ministero del Lavoro sollecita i propri ispettori a vigilare, quando entrano nei luoghi di lavoro, sul rispetto della legge, in tutti i sensi. Compreso quello che tutela la uguaglianza dei sessi. Vediamo i punti dove più forte si scatena la discriminazione del datore di lavoro. Sono momenti della vita lavorativa nei quale la donna è in una posizione particolare che la rende più vulnerabile. A - L'aspirante lavoratrice non va sottoposta a test gravidico. Lo stato di gravidanza non può essere oggetto di indagine da parte del datore di lavoro. Il test infatti è l'anticamera della non assunzione. B - Non può essere chiesto l'avere svolto il servizio militare. Ciò significa che non si vogliono assumere donne. C - Non si possono creare svantaggi o vantaggi proporzionalmente maggiori o minori per l'uno o l'altro sesso. D - Attenzione a non firmare fogli in bianco (cosa molto praticata quando il candidato all'assunzione è di sesso femminile) all'atto dell'assunzione. In questo modo si dà la possibilità al datore di lavoro di allontanare la donna quando vuole. E - Ugualmente non vanno firmate lettere di dimissioni ove è lasciata in bianco la data. Con questa lettera l'azienda può mandare a casa la donna quando si venga a sapere che sta per sposarsi o è rimasta incinta e non lo ha ancora ufficialmente comunicato al datore di lavoro. F - Il licenziamento intimato nel periodo che va dalla pubblicazione delle carte per le nozze ad un anno dopo la celebrazione è nullo. La donna non può essere licenziata salvo che per colpa grave, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione del lavoro per il quale era stata assunta. G - Può darsi che la donna si dimetta per sposarsi. Ebbene, queste dimissioni sanno di bruciato : possono derivare da un licenziamento mascherato ovvero integrare una forma indiretta di mobbing. Le dimissioni vanno perciò confermate di persona dall'interessata di fronte ai funzionari della direzione provinciale del Lavoro. H - Anche le dimissioni della donna durante la gravidanza e il puerperio ( fino al primo anno di vita del bambino ) sono sospette e vanno convalidate dagli uffici del Lavoro. I - Le donne debbono rifiutare , quando è stato accertato lo stato di gravidanza, di svolgere lavoro notturno tra le ore 24 e le 6. Contro il datore di lavoro prepotente si svolge dapprima un tentativo di conciliazione anche tramite la consigliera di parità e in caso negativo denunciando il tutto all'autorità giudiziaria. Le sanzioni per il "padre-padrone " non sono lievi : a seconda dei casi vanno da ammende fino a 5 milioni all'arresto fino a quattro mesi. (riproduzione riservata) (9 APRILE 2001; ORE 12:20) |